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Via Petrarca, 57 - 58100 Marina di Grosseto (GR)

SOCIETA' NATURALISTICA SPELEOLOGICA MAREMMANA

E-mail: carlocavanna1@gmail.com

STATUTO SOCIALE

 

FINALITA'

1) Il giorno 26.05.1989, presso la Sala della Biblioteca Comunale di Marina di Grosseto si è ricostituita  la "SOCIETA' NATURALISTICA SPELEOLOGICA MAREMMANA" con sede in Via Petrarca, 57 a Marina di Grosseto. Con delibera dell'Assemblea del 28.01.2005 viene accettata l'aggiunta della sigla ASD (Associazione Sportivo Dilettantistica) nella denominazione dell'associazione, come previsto del regolamento del CONI.

2) L'attività dell’associazione è scientifica, sociale e culturale, avendo per scopo la ricognizione e lo studio dei vari ambienti geografici e speleologici, la raccolta di campioni biologici, geomineralogici, paleontologici e preistorici di ogni parte del mondo, con particolare attenzione alla provincia di Grosseto. Viene promossa la ricerca e la documentazione archeologica, etnologica ed antropologica laddove le popolazioni possano trarne un ritorno economico, nell’ambito di una cooperazione internazionale sia culturale che materiale.

3) Il materiale raccolto dagli aderenti nel corso delle esplorazioni (campioni di roccia e minerali, fossili, oggetti di interesse paleontologico e scientifico) è bene pubblico e sarà custodito nei locali del MUSEO DI STORIA NATURALE DELLA MAREMMA di Grosseto. Le documentazioni anche fotografiche restano di proprietà dell’associazione.


4) L'associazione non persegue scopo di lucro e si dichiara apolitica, rimane quindi una struttura operativa libera, indipendente ed aperta, a cui è possibile aderire ai fini di una diretta collaborazione secondo le Norme del presente Statuto.

SOCI

5) L'adesione, in qualità di socio all'associazione, avviene per espressa richiesta degli interessati e sarà esaminata dal Consiglio Direttivo che fornirà una risposta entro il termine di giorni trenta. Per il minore di anni 18 la domanda di iscrizione deve essere accompagnata dalla autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci.

6) Il socio cessa di far parte dell'associazione:

a) per dimissioni;

b) per mancato versamento della quota annuale;

c) se svolge opera lesiva nei confronti dell'associazione e dei suoi fini.

In ogni caso, il socio perde ogni diritto sull'attività e sul patrimonio dell'associazione.

 

ORGANI SOCIALI

7) Organi sociali sono:

a) L'Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Segretario Tesoriere.

 8) L'ASSEMBLEA DEI SOCI è l'organo deliberativo dell'associazione, elegge il Consiglio Direttivo ed approva i bilanci preventivi e consuntivi. Decide le linee generali dell'attività da svolgere, verifica l'operato degli organi esecutivi ed approva e modifica lo Statuto.

Si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria quando la convochi il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci.

 9) IL CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da N. 7 Membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, ed il Segretario Tesoriere.

Il Consiglio dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere rieletti. Presenta ogni anno i bilanci preventivi e consuntivi. Attua le deliberazioni dell'Assemblea dei soci. Tutte le cariche sono onorifiche.

 10) IL PRESIDENTE, eletto dal C. D., è ad ogni effetto il legale rappresentante dell'associazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del C. D., di cui esegue le deliberazioni e convoca l'Assemblea ordinaria dei soci. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

 11) IL SEGRETARIO TESORIERE è eletto dal C. D. che ne determina le funzioni e il mandato; dirige i servizi e gli uffici dell'associazione; è segretario del C. D., delle cui riunioni redige i verbali.

 12) Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalle quote di tesseramento dei soci;

b) da eventuali contributi di enti o privati.

NORME 

13) Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall'Assemblea dei soci, con una maggioranza dei due terzi dei medesimi. Le richieste di modifica possono essere presentate dal C. D. o da almeno un terzo dei soci. E' fatto divieto di distribuire o assegnare eventuali utili fra i soci.

 14) Lo scioglimento dell'associazione è esclusiva competenza dell'Assemblea, che può deliberarlo soltanto con una maggioranza di tre quarti dei soci. In caso di scioglimento il patrimonio sociale dell'associazione non potrà essere diviso fra i soci ma sarà devoluto ad altra associazione con le stesse finalità.

 15) Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle norme del Codice Civile.